Si tratta di uno strumento, posto a tutela della integrità della società, attraverso il quale è possibile segnalare, anche in via riservata, al Gestore della Segnalazione eventuali comportamenti – appresi in ragione delle funzioni svolte all’interno della società – che possono integrare violazioni della normativa comunitaria in una gamma molto ampia di settori espressamente indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete, concorrenza).
Per maggiori informazioni su chi può presentare segnalazioni, sull’oggetto delle segnalazioni e sulle modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni, si prega di consultare il documento informativo sul canale, sulle procedure e sui presupposti per l’effettuazione di segnalazioni interne ed esterne disponibile al seguente link:
È inoltre disponibile su YouTube un video che riassume la normativa sul whistleblowing ed illustra le modalità per effettuare una segnalazione al seguente link:
I dati personali relativi alla persona segnalante, alla persona coinvolta e alle ulteriori persone sentite nel corso dell’eventuale istruttoria, raccolti nel corso del processo di gestione delle segnalazioni, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile. L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link:
È inoltre disponibile il manuale per compilare la segnalazione al seguente link:
È previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di coloro che effettuano eventuali segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reato o illeciti, sono previste specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua segnalazioni che si rivelino infondate.
Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, sul piano civile, penale e anche disciplinare, in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.
Il segnalante potrà essere convocato per ulteriori approfondimenti in ordine alla segnalazione effettuata o gli potrà essere richiesta della documentazione a supporto della sua segnalazione.